Rimborsabilità dei Farmaci
All’AIFA e alle sue commissioni tecnico-consultive spetta la definizione del regime di rimborsabilità e di fornitura di tutti i medicinali autorizzati, nonché la negoziazione del prezzo di quelli a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), a seguito di contrattazione con le aziende farmaceutiche.
I farmaci vengono così classificati in farmaci di fascia A, di fascia H e di fascia C.
Farmaci di fascia A
Sono rimborsati dal SSN.
La richiesta viene mandata dal medico e la ricetta consegnata non è che un promemoria, con un codice a barre in alto a destra (e un relativo numero sottostante denominato NRE – numero di ricetta elettronica) che identifica l’operazione ed è sufficiente al ritiro del farmaco in farmacia. In caso di malfunzionamenti di internet o di indisponibilità del computer, il medico può redigere la ricetta su un ricettario “rosso”.
Sono medicinali essenziali, tra cui quelli destinati alla cura di malattie croniche, rimborsati per ogni indicazione terapeutica autorizzata, fatto salvo il caso in cui sia prevista una Nota AIFA che limiti la rimborsabilità solo ad alcune di esse.
Cosa sono le Note AIFA?
Le Note AIFA sono lo strumento regolatorio che definisce le indicazioni terapeutiche per le quali un determinato farmaco è rimborsabile a carico del Servizio Sanitario Nazionale. In altri termini l’AIFA individua, tra tutte le indicazioni per le quali il farmaco è autorizzato, quelle per cui il SSN si fa carico di rimborsare la spesa in un’ottica di sanità pubblica e, al momento della prescrizione, il medico deve riportare sulla ricetta il numero della Nota relativa a quel farmaco. In questo modo egli dichiara che ricorrono le condizioni di rimborsabilità previste dalla Nota.
Farmaci di fascia H
Sono a carico del SSN, ma dispensati in ambito ospedaliero
Farmaci di fascia C
Non sono a carico del SSN.
Sono medicinali privi dell’elemento di essenzialità e possono essere dispensati al cittadino a fronte della presentazione di una ricetta medica oppure essere acquistati direttamente dal cittadino senza ricetta medica.
Sono ricette “bianche”, redatte su ricettario privato del medico.
Possono essere:
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Ricette ripetibili (RR)
La ricetta ripetibile è la forma più comune di prescrizione. Ha validità di sei mesi ed il paziente è automaticamente autorizzato alla presentazione della stessa in farmacia per non più di dieci volte entro tale periodo. Un caso particolare è rappresentato dalla prescrizione degli psicofarmaci (tranquillanti, sedativi, ipnotici), per i quali la ricetta ha validità di trenta giorni ed è ripetibile per non più di tre volte. -
Ricetta non Ripetibile (RNR)
La ricetta non ripetibile è necessaria per tutti i medicinali con rischi potenziali di tossicità acuta o cronica, o di assuefazione e tolleranza e possibilità di abuso da parte del paziente. Tale strumento è molto più rigoroso del precedente, in quanto si basa sull’impossibilità del paziente di accedere al farmaco senza l’intervento del medico, che rilascia volta per volta la prescrizione necessaria
Off label
La prescrizione di un farmaco si definisce “off label” quando avviene con indicazioni diverse da quelle per le quali il medicinale è stato autorizzato in Italia. Si tratta cioè di farmaci già registrati, ma usati in maniera non conforme a quanto previsto dal riassunto delle caratteristiche del prodotto autorizzato.
L’uso off label riguarda, molto spesso, molecole conosciute e utilizzate da tempo, per le quali le evidenze scientifiche suggeriscono un loro razionale uso anche in situazioni cliniche non approvate da un punto di vista regolatorio. Pertanto, è necessario che il medico, oltre ad avvalersi del consenso informato del paziente, spieghi il razionale della terapia, il rischio di possibili eventi avversi, e quali dati di efficacia sono effettivamente disponibili nell’uso off label del farmaco che si intende somministrare.
In questo caso di prescrizione al di fuori della scheda tecnica, il farmaco è sempre dispensato in fascia C.